Onorevoli Colleghi! - È in stallo da oramai troppo tempo la questione relativa alle concessioni e tariffe demaniali fluviali e lacuali, mentre la legge 16 marzo 2001, n. 88, ha consentito l'avvio del riordino del regime concessorio del demanio marittimo.
Infatti, con il comma 2 dell'articolo 10 della citata legge, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, viene stabilito che: «Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione».
Con questo dispositivo si rimuove la precarietà della concessione assicurando, nel contempo, continuità con certezza del canone indispensabile per accedere, da parte delle imprese, ai finanziamenti nazionali e comunitari non inferiori a dieci anni.
La presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, che per tutti i beni del demanio idrico destinati all'esercizio delle attività elencate al comma 1 dell'articolo 01 del citato decreto-legge n. 400 del 1993 si applichino gli stessi termini concessori previsti dal comma 2 dell'articolo medesimo, come modificato dall'articolo 10 della citata legge 16 marzo 2001, n. 88.
Con questa disposizione si estende automaticamente a tutti gli altri beni del demanio idrico lo stesso trattamento riservato al demanio marittimo, che è soltanto una parte, anche se la più cospicua, del demanio idrico.